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08/05/2012
Preavviso di decurtazione dei punti della patente: Giudice di Pace, aiutaci tu
Quando commettiamo un’infrazione del codice della strada e ci vediamo recapitare la sanzione amministrativa a casa, la prima cosa che pensiamo prima ancora di dover pagare è "Mio Dio, mi toglieranno i punti! Dovrò sostenere di nuovo l’esame. Non prenderò più la patente!". Per sconfiggere, però, il nemico "ansia da punti", è necessario prima conoscerlo.

L’art. 126 bis del Codice della Strada dispone che all'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che viene annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Qualora venga accertata una violazione che comporti la perdita di punteggio – la decurtazione non è infatti prevista per tutte le infrazioni del codice della strada – l’organo accertatore ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Ai sensi del secondo comma dell’articolo in esame, la contestazione è definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Il problema che si è posto nella prassi applicativa è se sia possibile impugnare dinnanzi al Giudice di Pace, unitamente all’accertamento della violazione del Codice della Strada, anche l’indicazione - che deve essere necessariamente contenuta nel verbale di accertamento (art. 126 bis, comma I C.d.S.) - relativa alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente nella misura prevista per la singola violazione.

Una parte della Giurisprudenza ( in tal senso Cass. Sez. II, 19 novembre 2007, n°23999 ) aveva sostenuto che l’opposizione avverso la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente poteva essere proposta, dinnanzi al Giudice di Pace, solo dopo che l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida avevesse comunicato all’automobilista la variazione del punteggio. Invero, secondo tale indirizzo, i verbalizzanti non potrebbero irrogare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente in quanto sarebbero incompetenti: detta decurtazione è irrogata, infatti, dall’autorità centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e solo all’esito della segnalazione conseguente alla definizione delle eventuali contestazioni relative all’infrazione che la comporta.

Fortunatamente, però, lo scorso marzo sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza del 13 marzo 2012 n°3936, hanno espressamente affermato che " nelle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell’art 126 bis comportino la previsione della sanzione accessoria della decurtazione di punti della patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione -che ha interesse- può proporre opposizione dinnanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204 bis del Codice della strada, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".

Invero, secondo tale indirizzo, il verbale di accertamento della violazione a cui consegue l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione di punti della patente costituisce l’unico provvedimento amministrativo suscettibile di autonoma impugnazione (le comunicazioni dell’anagrafe ai titolari di patente di guida non hanno carattere provvedimentale ma sono espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa).

Sarebbe assurdo, invero, obbligare l’automobilista ad attivare in primis un giudizio per contestare la legittimità della sola sanzione principale e, all’esito di tale procedimento, se con esito negativo, instaurare un secondo giudizio per far accertare la presunta illegittimità della decurtazione dei punti (laddove ne sussistano i presupposti).

È, infatti, evidente che l’automobilista abbia interesse a impugnare il verbale di accertamento anche nella parte in cui preannuncia la decurtazione dei punti della patente di guida per effetto della violazione di una disposizione del codice della Strada che detta sanzione accessoria comporta.

Concludendo, sulla base di questo nuovo e importante intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, è possibile affermare che l’automobilista può presentare, con il medesimo atto, opposizione avanti il Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento sia nella parte in cui viene comminata la sanzione amministrativa principale, sia in quella in cui preannuncia l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente.

Chiara Cesari

Fonte: www.loschermo.it

Associazione Uomini Casalinghi
55045, Pietrasanta - Lucca
Cell. +39 333 9034252
 
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